(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove la realizzazione di un efficace sistema di relazioni per il rapporto con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale anche istituendo proprie strutture di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Dette strutture operano in stretto collegamento con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento, particolarmente in materia di interventi fruenti del sostegno finanziario dell'Unione e per favorire la conformita della legislazione regionale alla normativa comunitaria. 2. La Regione, per sostenere, anche sul piano tecnico scientifico, lo svolgimento di tali compiti e per l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative, puo' convenzionarsi con organismi, enti o societa' specializzate dotate della necessaria esperienza operativa nel settore. 3. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con altre Regioni nonche' con le Province autonome di Trento e Bolzano. 4. I Comuni, le Province e le Comunita' Montane dell'Emilia-Romagna nelle proprie relazioni con le istituzioni dell'Unione europea possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo secondo modalita' da determinarsi con appositi atti convenzionali.