(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione promuove la realizzazione di un efficace sistema di
relazioni per  il  rapporto  con  le  istituzioni  comunitarie  nelle
materie di competenza regionale anche istituendo proprie strutture di
collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, ai
sensi  del  comma 4 dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n.  52.
Dette strutture operano in stretto collegamento con la Rappresentanza
permanente dell'Italia presso l'Unione europea esercitando compiti di
raccordo organizzativo e collegamento, particolarmente in materia  di
interventi   fruenti  del  sostegno  finanziario  dell'Unione  e  per
favorire la conformita della legislazione  regionale  alla  normativa
comunitaria.
  2.  La Regione, per sostenere, anche sul piano tecnico scientifico,
lo svolgimento di tali compiti e per l'organizzazione e  l'attuazione
delle correlate iniziative, puo' convenzionarsi con organismi, enti o
societa'  specializzate  dotate della necessaria esperienza operativa
nel settore.
  3. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture  comuni
con  altre  Regioni  nonche'  con  le  Province  autonome di Trento e
Bolzano.
  4. I Comuni, le Province e le Comunita' Montane dell'Emilia-Romagna
nelle  proprie  relazioni  con  le  istituzioni  dell'Unione  europea
possono avvalersi delle strutture di cui  al  comma  1  del  presente
articolo   secondo   modalita'  da  determinarsi  con  appositi  atti
convenzionali.